Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE
1.1. E’ costituita una Società a responsabilità limitata denominata “WEIGHTLIFTING CLUB PERUGIA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.”, più in breve “WEIGHTLIFTING CLUB PERUGIA S.S.D. S.R.L.”

Art. 2) SEDE E DOMICILIO DEI SOCI
2.1. La sede della Società è in Perugia, Frazione Ponte San Giovanni, Via Thomas Alva Edison n. 46. 2.2. In caso di variazione di tale indirizzo, purché nell’ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall’art. 111 ter disposizioni attuazione del c.c., apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese. 2.3. Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, od uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all’estero. 2.4. Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese il quale potrà recare il numero di telefax e l’indirizzo di posta elettronica. Spetta al Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Art. 3) OGGETTO SOCIALE
3.1.La società è senza fine di lucro e viene previsto che i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette o differite, durante la vita della società salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il capitale potrà essere restituito ai soci limitatamente alla quota da essi conferita. La società ha per oggetto principale l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compreso lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive e motorie in genere, nonchè di favorire lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche fornendo adeguata assistenza ai tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza. La società ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della cultura e della pratica sportiva in generale, e in particolare delle seguenti pratiche sportive: bodybuilding, circuit training, personal training, fitness in generale, cardiofitness, preparazione fisica sportiva, con particolare riguardo al crossfit e alle discipline poste sotto controllo della F.I.P.E. (quali la pesistica olimpica e le discipline della cultura fisica che prevedono l’utilizzo di sovraccarichi e resistenze finalizzate all’attività sportiva agonistica, al fitness ed al benessere fisico/wellness), in particolare, attraverso: a) la promozione e lo sviluppo di attività assistenziali, culturali, ricreative e del tempo libero mediante l’organizzazione di iniziative socio-culturali in genere, e sportive in particolare, con speciale riguardo alla disciplina del fitness funzionale; b) l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli organi federali competenti; c) la promozione e la formazione di squadre di atleti per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici; d) la formazione e l’aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici; e) l’organizzazione di e la partecipazione a manifestazioni sportive e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati; f) l’istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero; g) l’adesione in Italia ed all’estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali; h) l’organizzazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio e di addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, e culturale in genere; i) la redazione, pubblicazione, diffusione di libri, riviste, periodici, opuscoli, manuali, prontuari e filmati, connessi all’attività sportiva e culturale in genere; j) lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l’attività sportiva e culturale in genere; k) la partecipazione ad altre associazioni o enti sportivi e culturali in genere. La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., del C.I.O., nonchè agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva, cui la società intenderà affiliarsi per lo svolgimento delle proprie attività, impegnandosi quindi ad accettare fin d’ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società, nonchè le decisioni che le autorità federali dovessero adottare in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente atto le norme dello statuto e dei regolamenti dell’ente nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione della società affiliate ed alla giurisdizione sportiva. Per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei punti precedenti, la società potrà inoltre: a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria o pertinente ed in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento all’allestimento ed al miglioramento delle strutture ed impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonchè l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive; b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine, direttamente o in collaborazione o a mezzo di terzi; c) gestire attrezzature e servizi per i soci e per frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei delle aree attrezzate; d) realizzare e gestire un bar all’interno delle strutture gestite a favore dei suoi associati; e) vendere gadgets, attrezzature, materiale sportivo a favore dei suoi associati e non, anche on-line. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio. La società potrà compiere, purchè in modo non prevalente e comunque in ottemperanza e nei limiti di cui alla normativa vigente, tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, economiche, finanziarie, industriali ritenute strumentali, accessorie, connesse, necessarie, utili od opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, come assumere e concedere finanziamenti, (nei limiti consentiti dalla vigente normativa), acquistare, vendere e permutare, concedere e/o condurre in locazione beni mobili ed immobili, titoli di qualsiasi specie, (sempre nei limiti della vigente normativa), rilasciare fidejussioni, avalli, cauzioni, ipoteche ed altre garanzie immobiliari o reali, anche a favore di terzi, anche a titolo gratuito, contrarre mutui fondiari, ipotecari e cambiari, costituire ipoteche, assumere partecipazioni ed interessenze (senza fini di collocamento) presso società con scopi analoghi, alle quali potrà anche accordare finanziamenti. E’ espressamente esclusa dall’attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), nonchè l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all’art. 106 T.U.B. (D.Lgs. 1/9/1993 n. 385). E’ altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98.

Art. 4) DURATA
La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

CAPITALE, STRUMENTI E FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE

ART. 5.1) CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila) diviso in quote ai sensi di Legge. Possono essere conferiti, a liberazione di quota sociale sottoscritta anche in sede di aumento del capitale sociale stesso, tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d’opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.2) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: AUMENTO
Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell’assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. È espressamente esclusa la possibilità di aumento del capitale sociale a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in quanto incompatibile con il principio di assenza di scopo di lucro e di distribuzione anche indiretta di utile o avanzi di gestione. In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’organo amministrativo a ciascun socio recante l’avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni. Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci. Laddove l’aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se prevista nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi previsti dalla delibera di aumento stessa. E’ attribuita all’assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente statuto.

5.3) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: RIDUZIONE
Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell’assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto. In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

Art. 6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI
6.1. I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell’organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposiziondi carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. 6.2 I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e devono sempre considerarsi infruttiferi di interessi, essendo espressamente esclusa ogni diversa determinazione dei soci. 6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la disposizione dell’art. 2467 del c.c.

Art. 7) PARTECIPAZIONI
7.1. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. 7.2 In applicazione del diritto del principio di democraticità di cui al comma 18 dell’art. 90 della Legge 289/2002, non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci.

Art. 8) LIMITI AL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
8.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi. 8.2 Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che per “trasferimento” si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l’usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti. 8.3 Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.

Art. 9) RECESSO DEL SOCIO
9.1. Considerato il divieto assoluto di trasferimento delle quote sociali di cui al precedente articolo 8, il socio, ai sensi del vigente art. 2469, comma 2, c.c., può recedere in qualsiasi momento dalla società. 9.2. Il diritto di recesso spetta inoltre ai soci negli altri casi previsti dalla legge. 9.3. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. 9.4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l’intera partecipazione.

Art. 10) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO – ESCLUSIONE
10.1. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, ed in considerazione della legislazione speciale in materia di Società Sportive Dilettantistiche e della particolare natura della Società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale. 10.2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della Società. 10.3. In tal caso, dovendosi procedere all’annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il Capitale Sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione, il Capitale Sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l’incremento del Capitale Sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della Società.

Art. 11) ESCLUSIONE DEL SOCIO
11.1. Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze: – la radiazione del socio dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società è affiliata, per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federale; – la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali; – la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società; – l’assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale; – la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio; – mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali; – mancato rinnovo da parte del socio di una fideiussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell’attività economica; – svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società; – pignoramento della quota del socio; – sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d’opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura. 11.2. L’esclusione deve risultare da decisione dell’Assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l’assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione. 11.3. Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di due soli soci, l’esclusione dovrà essere pronunziata dal Tribunale su istanza di uno de i soci, ex art. 2287 c.c. 11.4. La deliberazione di esclusione deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata a.r., a cura degli amministratori, al socio escluso. L’esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente. 11.5. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, ed in considerazione della legislazione speciale in materia di Società Sportive Dilettantistiche e della particolare natura della Società, priva di alcun fine di lucro, i soci esclusi non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12) ORGANI SOCIALI
12.1. Sono organi della Società: a) L’assemblea dei soci; b) L’Organo Amministrativo; c) L’Organo di Revisione e Controllo. 12.2. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano della Società. L’assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresen- ta l’universalità dei soci, e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti. 12.3. L’Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero i coamministratori, sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi e in giudizio. Agli eventuali Amministratori Delegati spetta la rappresentanza della Società entro i limiti delle rispettive deleghe.

Art. 13) DIRITTO DI VOTO
13.1. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal valore della quota sociale posseduta. 13.2. In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

Art. 14) DECISIONI DEI SOCI
14.1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. 14.2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci: a) l’approvazione del bilancio; b) la nomina degli amministratori; c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; d) le modificazioni dell’atto costitutivo ai sensi dell’art. 2480 c.c.; e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nel precedente art. 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; f) la decisione di mettere in liquidazione la società. 14.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate: a) mediante deliberazione assembleare; b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, a tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e mail, contenente l’oggetto della decisione e l’invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l’astensione del socio è valutata come voto negativo. 14.4. Le decisioni relative alla modificazione dell’atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare. 14.5. E’ sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI – CONVOCAZIONE
15.1. L’Assemblea è convocata dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impossibilità degli Amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio. 15.2. L’assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell’avviso di convocazione. 15.3. L’assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante agli atti della società. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. 15.4. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima. 15.5. In caso di urgenza, la convocazione dell’Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso inviato a telegramma, e-mail, sms e telefax almeno tre giorni prima dell’Assemblea. 15.6. Anche in mancanza di formale convocazione, l’assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 16) PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA E VERBALE
16.1. L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall’Assemblea stessa. Il Presidente nominerà un Segretario, anche non socio. 16.2. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 17) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA
17.1. Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci che, alla data dell’assemblea stessa, risultano iscritti nell’elenco dei soci presso il Registro delle Imprese. 17.2. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da soggetti anche non soci. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

Art. 18) AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE
È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art.19) CONSULTAZIONE SCRITTA/CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO
19.1. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione. 19.2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo art. 20. 19.3. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimenti, sarà considerata voto contrario. 19.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 20) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
20.1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. 20.2. L’Assemblea straordinaria, convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 70% (settanta percento) dei soci presenti o rappresentati.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art 21.1) STRUTTURA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
La Società è amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ad un massimo di sette membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci. All’Atto della nomina viene altresì stabilita la durata degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata. Gli amministratori sono rieleggibili. La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi dicessazione e i relativi effetti. Non possono inoltre essere nominati Amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle Federazioni Sportive, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle Autorità Sportive, l’Amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall’Autorità Sportiva.

Art. 21.2) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all’atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed il Presidente onorario. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale od altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente, ed ogni volta che uno degli Amministratori ne faccia richiesta per iscritto. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idonea a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 ore prima della riunione. In assenza di formale convocazione, l’adunanza si considera comunque valida se risulta la presenza di tutti i consiglieri. Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice presidente, ovvero dall’amministratore più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.21.3) POTERI
L’Amministratore Unico, nel caso di sua nomina, e il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge riserva all’esclusiva competenza dei soci. E’ possibile attribuire deleghe all’interno dell’organo amministrativo.

Art. 21.4) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’
La rappresentanza legale della società spetta all’Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o ad eventuali Amministratori Delegati. I componenti dell’organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione Italiana a cui la Società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprano la medesima carica sociale in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 21.5) COMPENSO DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa. I soci possono inoltre assegnare all’organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto. Gli emolumenti spettanti agli amministratori, che potranno essere costituiti, verificandosene le circostanze, anche da compensi per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo gestionale ai sensi delle vigenti norme tributarie, non potranno essere individualmente superiori, in caso di amministratori soci della società, al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni, così come richiamati dall’art. 10, comma 6, lett. c) del D.Lgs n. 460/1997.

TITOLO V

Art. 22) ORGANO DI CONTROLLO
Qualora venga nominato un organo di controllo, perché prescritto dalla legge o per volontà dei soci, questo funzionerà ai sensi della normativa in vigore al momento della nomina.

TITOLO VI

BILANCIO

Art. 23) BILANCIO
23.1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. 23.2. Alla fine di ciascun esercizio l’Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. 23.3. Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l’approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto sociale, con le modalità di cui all’art. 2364 C.C., l’assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 23.4. Entro 30 (trenta) giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato e l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

ART. 24) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
Considerata l’assenza di scopo di lucro della Società, e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati ad una riserva statutaria non distribuibile tra i soci neanche in caso di scioglimento della Società.

TITOLO VII

ART. 25) LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’
25.1 La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norma di legge. 25.2 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avrà luogo nei caso e secondo le norme di legge in materia di srl. 25.3 L’Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto: a) Nomina uno o più liquidatori; b) Fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società; c) Stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; d) Determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell’azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi; e) Delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo; f) Fissa gli emolumenti del o dei liquidatori. 25.4 L’Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Art. 26) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI SPORTIVI
Addivenendosi allo scioglimento della società, da qualsiasi causa determinato, l’intero patrimonio residuo, dopo il pagamenti dei debiti e delle obbligazioni assunte dalla società, dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
27.1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse alla Commissione Conciliativa prevista dai regolamenti della FIPE 27.2. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione pesistica.

Art. 28) RINVIO
Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni di legge applicabili in materia di Società a responsabilità limitata.

F.to
Eleonora Settonce
Giulio Maria Legumi
Paolo-Efisio Anedda Angioy – Notaio